Istituto Comprensivo Bagnolo Mella

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Incarichi a dipendenti e soggetti privati

10 Apr 14 admin
Riassunto

Incarichi a dipendenti e soggetti privati Art. 53 c.14, DLgs 30-03 2001, n. 165   Al fine della verifica dell’applicazione  delle  norme  di  cui all’articolo …

Incarichi a dipendenti e soggetti privati


Art. 53 c.14, DLgs 30-03 2001, n. 165

 

Al fine della verifica dell’applicazione  delle  norme  di  cui all’articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996,n.662,e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su  supporto  magnetico,  entro  il  30giugno di ciascun anno, i compensi percepiti  dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri  d’ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di   consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei   compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento  nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica,  gli  elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata  e  il  compenso dell’incarico   nonché l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di  conflitto  di interessi.  Le  informazioni  relative a consulenze e incarichi comunicate  dalle  amministrazioni  al  Dipartimento  della  funzione pubblica, nonche’  le  informazioni  pubblicate  dalle  stesse  nelle proprie banche dati accessibili al pubblico  per  via  telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate  in  tabelle riassuntive rese  liberamente  scaricabili  in  un  formato  digitale standard aperto che consenta di analizzare  e  rielaborare,  anche  a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di  ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di  trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la  comunicazione, avente ad oggetto l’elenco dei collaboratori esterni e  dei  soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.